Cessione dei crediti in blocco, difetto di legittimazione attiva della cessionaria per mancata prova della titolarità del credito

sentenza Tribunale Ascoli 704_23

In tema di prova della titolarità del credito a seguito di cessione in blocco, colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell’art 58 TUB, ha l’onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. sent. n. 4116/2016).

In quest’ottica la Suprema Corte ha recentemente ribadito come l’asserita cessionaria abbia l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo nell’operazione di cartolarizzazione e che possa ritenersi sufficiente l’avviso di pubblicazione in GU solo quando possa evincersi “senza incertezze” quali siano i rapporti oggetto della cessione (Cass. sent. n. 20739/2022).

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha osservato che: “non può ritenersi raggiunta la prova sufficiente e rassicurante della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita la prova documentale né dell’atto di cessione, né dell’adempimento del regime di pubblicità imposto dall’art. 58 co. 2 TUB (secondo il quale “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”). Difatti, la società attrice non solo non ha mai prodotto in giudizio il contratto di cessione, ma neppure ha dato conto documentale della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.”

Inoltre, il Tribunale ha posto l’accento su di un ulteriore elemento, già valorizzato dalla giurisprudenza di merito, e cioè “la rilevante problematica per cui sulla medesima Gazzetta Ufficiale, lo stesso giorno, sono pubblicate ulteriori due cessioni effettuate da … S.p.a., per rapporti di apertura di credito in sofferenza, accese nel medesimo periodo temporale di cui sopra tra il 1971 e il 2016 rispettivamente a favore di … e … per cui il rapporto oggetto del presente procedimento, potrebbe essere anche compreso, indifferentemente, in entrambe le cessioni in blocco ulteriori.

 

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