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Responsabilità dell’ente comunale per danni provocati da alluvioni

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La responsabilità dell’ente comunale in caso di danno alla proprietà provocato da forti alluvioni.

Recentemente lo Studio Legale Pesaresi ha ottenuto una pronuncia favorevole da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in qualità di giudice d’appello competente per le controversie svoltesi presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
E, difatti, il Tribunale Superiore ha ritenuto l’ente comunale responsabile per mancata pulizia dell’alveo di un fosso demaniale, ma anche della realizzazione della copertura del tratto finale del suddetto fosso, le quali negligenze hanno favorito le esondazioni che provocarono ingenti danni all’abitazione dell’assistito.

Il 16 settembre del 2006 si verificava un evento alluvionale molto intenso tale che un’onda d’acqua di notevole entità invadeva la corte e l’abitazione della parte attrice.
Il danneggiato decideva così di richiedere risarcimento all’ente comunale lamentando il fatto che quest’ultimo non aveva correttamente posto in essere le operazioni di manutenzione dell’impianto di regimentazione delle acque del fosso posto in vicinanza della sua abitazione e di proprietà comunale. Ciò, secondo l’attore, aveva inevitabilmente provocato l’esondazione del fosso stesso e i consequenziali danni alla sua proprietà.
Il Comune negava la propria responsabilità e, pertanto, l’attore era costretto, tramite lo Studio Legale Pesaresi, ad agire giudizialmente.
La causa veniva istruita e decisa davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche poiché ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 art. 140 “la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A. deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta all’esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”. Nel caso di specie si deduceva come il Comune fosse responsabile del danno provocato dalla scorretta manutenzione dell’impianto di regimentazione delle acque del fosso demaniale, pertanto il T.R.A.P. risultava competente.
In corso di causa il Comune chiamava ad intervenire la Provincia, la Regione, la propria compagnia assicurativa le quali eccepivano la mancanza di legittimazione passiva rispettivamente ritenendo che fosse responsabilità comunale provvedere alla pulizia e/o manutenzione dei corsi d’acqua non classificati (eccezione sollevata sia dalla Provincia che dalla Regione) e ritenendo che la polizza assicurativa non fosse operativa nel caso concreto.
Il Comune lamentava la carenza di legittimazione passiva asserendo come la proprietà del fosso, al momento dell’accaduto, fosse di proprietà della Regione, con delega alla Provincia per la manutenzione ed i lavori da eseguire al fine di garantire il libero deflusso delle acque e, in ogni caso, vi era carenza d’imputabilità dell’evento per caso fortuito a causa della assoluta ed documentata eccezionalità della precipitazione piovosa. Deduceva, inoltre, l’azione colposa dei proprietari dei terreni coltivati e abitazioni affaciantesi sulla copertura del fosso per tutto il materiale stoccato su un lato del fosso a gravare sulla copertura in cemento armato.
Con sentenza n. 28/2013 del 21 novembre 2018 il Trap accertava la responsabilità del Comune, seppur riconoscendo una percentuale di colpa alla parte attrice in quanto “frontista” e, come tale, responsabile della difesa dei propri beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura.
Difatti, decideva la giurisdizione specializzata, l’art. 53 lett. B L.R. n. 10/1999 conferisce ai Comuni “l’esecuzione delle piccole manutenzioni nei settori della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del R.D n. 523/1904 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all’articolo 12 comma 3 dello stesso R.D. n. 523/1904..”.
Inoltre per quel che riguardava l’eccezionalità dell’evento, il giudice di primo grado riteneva che, nonostante la pioggia si fosse protratta per molteplici ore (ben diciotto) l’evento verificatosi non poteva definirsi “eccezionale” poiché aveva superato la portata massima del fosso di soli 18 mmc/s.
Pertanto, dopo aver analizzato il duplice profilo della responsabilità dell’ente comunale, il Comune di cui causa veniva dichiarato responsabile per l’evento dannoso verificatosi.
Il Comune decideva quindi di proporre appello davanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche richiedendo la riforma della sentenza ed accertando, dunque, l’esenzione del Comune stesso da ogni responsabilità per la causazione del sinistro.
In particolare, articolava quattro motivi di impugnazione: l’illogicità delle valutazioni della consulenza tecnica d’ufficio, laddove essa aveva escluso l’eccezionalità dell’evento alluvionale; l’errata individuazione del Comune quale unico ente responsabile; la sussistenza della responsabilità dei proprietari frontisti e dei proprietari dei terreni a monte e, da ultimo, l’errata esclusione della garanzia assicurativa, posto che il sinistro non derivava da esondazione o spargimento di acque per cause naturali, ma dalla rottura di condotta o tubazione, come previsto dalla polizza.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l’appello con sentenza n. 43 del 21 marzo 2020.
Difatti, ritiene il Giudice d’appello, sebbene l’evento fosse raro, non fu tale da comportare l’esonero della responsabilità da cosa in custodia poiché, come il c.t.u. aveva ampiamente motivato, la pioggia occorsa non aveva il carattere d’eccezionalità. “E’ noto che sussiste la responsabilità da cose in custodia per la p.a. in relazione ai beni demaniali, potendo la p.a. essere liberata dalla responsabilità suddetta sole ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. 19 marzo 2018, n. 6703).
Inoltre, per quel che riguarda il secondo motivo d’appello, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche precisa come, mentre la progettazione delle opere idrauliche appartiene alla Provincia in forza dell’art. 52 della legg. Reg. n. 13 del 1999, ai sensi degli articoli 52 e 53 della medesima legge regionale, la manutenzione del corso d’acqua e delle relative opere idrauliche è affidata ai comuni.
Il giudice d’appello, non riconoscendo la responsabilità in capo ad ulteriori soggetti, riconferma la percentuale di colpevolezza della parte attrice in quanto “frontista”.
Esclude, riconfermando quanto deciso dal giudice di primo grado, che l’evento possa esser coperto dall’assicurazione, in quanto qualificabile non già come “condotta o tubazione” ma piuttosto, come verificato dal c.t.u., in qualità di fenomeno di esondazione del fosso ed, in quanto tale, non rientrante nella copertura assicurativa.

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