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Segnalazione alla Centrale dei Rischi: quando è illegittima e come intervenire

Cos’è la Centrale dei Rischi?

 

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. 

Attraverso il servizio centralizzato dei rischi, la Banca d’Italia fornisce agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito.

Pertanto, gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d’Italia le informazioni sulla loro clientela e, a loro volta, ricevono informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.

La disciplina della Centrale dei Rischi è prevista nella circolare 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, aggiornata al giugno 2016.

 

Quando si può considerare la segnalazione come illegittima?

Vi sono alcuni casi più frequenti di segnalazione illegittima:

 

1)Mancata ricezione del preavviso.

Il cliente consumatore ha difatti diritto a ricevere un preavviso quando l’intermediario comunica per la prima volta la segnalazione a sofferenza o altra informazione negativa. Tale preavviso deve essere comunicato al soggetto da segnalare almeno 15 giorni prima di procedere.

 

2)Erronea classificazione della situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto segnalato a sofferenza

Può capitare, difatti, che l’intermediario giudichi erroneamente la posizione del soggetto da segnalare. A titolo esplicativo, è stata ritenuta illegittima anche una segnalazione in Centrale dei Rischi per una esposizione debitoria rinvenente da un calcolo illegale di interessi (nel caso di specie erano usurari) e commissioni addebitati sul conto corrente (Tribunale di Padova, 9127/2014).

 

3)Mancata cancellazione e/o rettifica della segnalazione

La sopracitata circolare della Banca d’Italia pone un vero e proprio obbligo in capo ai soggetti segnalanti il quale consiste nel comunicare l’avvenuta regolarizzazione dei ritardi dei pagamenti. Ad esempio, qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate, previa comunicazione dell’intermediario, trascorsi i successivi sei mesi dall’avvenuta regolarizzazione.

 

4)Attribuzione dell’esposizione creditoria ad un soggetto diverso

 

Quali sono i possibili rimedi?

 

Innanzitutto, in via preliminare, è bene sapere come tutti abbiano il diritto di sapere se si è segnalati nella Centrale dei Rischi e, eventualmente, chiedere la correzione delle informazioni presenti qualora si ritengano errate. Ciò può esser fatto dal soggetto interessato personalmente, tramite pec, ovvero dall’Avvocato, tramite delega. Lo Studio Legale Pesaresi ha già assistito i propri clienti in questa fase stragiudiziale evitando il più delle volte l’intervento giudiziale, sicuramente più oneroso e prolisso.

Tuttavia, se il problema sussiste, si rende necessaria la tutela giudiziaria. Difatti una segnalazione presso la Centrale dei Rischi potrebbe compromettere l’accesso al credito e comportare delle conseguenze pregiudizievoli tanto per il privato che per l’impresa.

La tutela giudiziaria si esplica attraverso il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.  ed il presupposto del periculum in mora sussiste qualora si dimostri l’esistenza della predetta –ingiusta- restrizione creditizia, la quale non è suscettibile di risarcimento per equivalente (Tribunale di Matera, 28 giugno 2005) ed il conseguente pregiudizio da essa derivato (es: rifiuto di accensione di mutuo da parte dell’istituto di credito conseguentemente alla segnalazione).

Difatti la tutela non è in re ipsa, ed il ricorrente dovrà provare l’esistenza di un pregiudizio. La Cassazione ha recentemente precisato come, nel caso di un’illegittima segnalazione subita da una società, quest’ultima deve provare l’esistenza di un nesso tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed, in secondo luogo,  il nesso tra la contrazione dei finanziamenti ed il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato (poiché non è detto che la chiusura da parte di un istituto bancario delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale abbia causato o accelerato la decozione che era comunque, ex ante, inevitabile oppure ancora può risultare irrilevante in caso di società florida e sovracapitalizzata) (Cass. Civ. sez. VI-3, ord. 1 luglio 2020, n. 13264).

Anche per l’eventuale danno non patrimoniale, ovvero il cosiddetto danno alla reputazione, è indispensabile fornirne la prova (Cass. N. 4443/2015; Cass. N. 15224/2010; Cass. N. 3677/2009). Difatti in assenza di indici probatori risulta impossibile verificare l’esistenza di un danno e la sua entità, che comunque può essere fissata attraverso presunzioni ed in via equitativa.

 

Ciò posto, ogni caso è a sé ed è opportuno un preventivo ed attento studio del caso concreto così da poter individuare le pretese che il Cliente, tramite lo Studio Legale Pesaresi, potrà azionare in sede giudiziaria.